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Corte Costituzionale – Udienza processo Cappato (Foto: Roberto Monaldo / LaPresse)

Il Tribunale di Ancona ha ordinato all’azienda sanitaria delle Marche di verificare le condizioni di un uomo tetraplegico di 43 anni che ha richiesto di poter accedere al suicidio assistito. Se dovessero sussistere i criteri richiesti dalla legge, l’esercizio di assistenza al suicidio non sarà punibile e l’uomo potrà ricevere aiuto per interrompere la propria vita. Si tratta della prima applicazione della cosiddetta sentenza Cappato, dal cognome del radicale Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni e assolto per aver accompagnato Fabio Antoniani, noto come dj Fabo, in una clinica svizzera a morire. Il provvedimento della Corte Costituzionale del 25 settembre 2019 aveva stabilito che chi aiuta una persona a suicidarsi non è sempre punibile, aprendo indirettamente alla possibilità di ricorrere al suicidio assistito.

Il Tribunale di Ancona ha accolto il reclamo proposto da un 43enne marchigiano, immobilizzato da 10 anni a causa di un incidente stradale e in condizioni irreversibili. L’uomo aveva fatto richiesta per il suicidio assistito all’Azienda sanitaria locale nel 2020, ma questa ha respinto la richiesta senza attivare le procedure previste dalla sentenza Cappato. Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, il suicidio assistito può essere concesso nel caso in cui il paziente sia “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Pertanto, le aziende sanitarie devono procedere alla verifica di queste condizioni e a consentire alla richiesta del paziente nel caso sussistano tutti i criteri richiesti.

Prima di questa decisione, il Tribunale del capoluogo marchigiano aveva respinto l’istanza dell’uomo contro la posizione dell’Azienda sanitaria locale. Pur avendogli riconosciuto i requisiti previsti dalla Corte costituzionale, per il giudice di Ancona non sarebbe stato possibile obbligare l’azienda a garantire il diritto al suicidio assistito. Dopo questa primo pronunciamento l’uomo ha presentato un reclamo formale al Tribunale, seguito dal ribaltamento della decisione del giudice e all’ordine di verifica delle condizioni.

Questa sentenza è di importanza fondamentale perché, mancando in Italia una legge sull’eutanasia attiva o sul suicidio assistito, rappresenta la prima applicazione concreta della storica sentenza e potrebbe aprire un nuovo dibattito sulla necessità di una legge specifica. Legge fortemente richiesta dall’associazione Luca Coscioni che sta organizzando una raccolta firme per ottenere un referendum proprio su questo argomento. In Italia la legge garantisce il diritto solo all’eutanasia passiva, che prevede la sospensione delle cure o lo spegnimento dei macchinari che tengono in vita una persona. Mentre l’eutanasia attiva, che prevede la somministrazione di un farmaco letale da parte del medico, e il suicidio assistito, in cui è il paziente ad assumere il farmaco, non hanno ancora trovato spazio nel nostro ordinamento giuridico.

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I giudici di Ancona accolgono la richiesta di un 43enne tetraplegico e impongono all’Asl di valutare le sue condizioni. E’ il primo caso dopo la sentenza Cappato
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